Gentile Cliente,
Coverzen S.r.l. è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI, sezione B) e opera come broker indipendente nel rispetto della normativa IVASS vigente, incluso il Regolamento ISVAP n. 24/2008 in materia di gestione dei reclami. Se hai riscontrato una condotta non conforme o un problema legato a un prodotto o servizio assicurativo, ti invitiamo a comunicarcelo. Ogni segnalazione viene esaminata con cura e gestita nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
A chi indirizzare il reclamo
A seconda della natura della problematica, il reclamo può essere presentato a soggetti diversi.
Se la problematica riguarda direttamente il contratto assicurativo o la gestione del sinistro da parte della compagnia, il reclamo va indirizzato all'Impresa Assicuratrice, con le modalità e agli indirizzi indicati nella documentazione contrattuale (DIP Aggiuntivo) o sul sito della compagnia stessa.
Se invece la problematica riguarda la nostra attività di intermediazione o il comportamento di un nostro collaboratore, il reclamo va inviato a:
Coverzen S.r.l. – Ufficio Reclami
- E-mail: reclami@coverzen.it
- PEC: .
- Posta: Via Nino Bixio 7, 20129 – Milano
Cosa includere nel reclamo
Per permetterci di gestire il tuo reclamo in modo rapido ed efficace, ti chiediamo di includere nel testo le seguenti informazioni:
- la tua qualità (Contraente, Assicurato, Beneficiario, Danneggiato, o altra);
- nome, cognome e indirizzo di residenza;
- recapito telefonico e indirizzo e-mail;
- numero di polizza e nominativo del contraente;
- in caso di sinistro RCA: numero e data del sinistro;
- una descrizione chiara dell’oggetto del reclamo, con eventuali documenti di supporto.
In alternativa, puoi compilare direttamente il seguente form.
Ti risponderemo per iscritto entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. In assenza di risposta entro tale termine, o nel caso in cui la risposta non sia soddisfacente, potrai avvalerti delle procedure indicate nella sezione seguente.Per permetterci di gestire il tuo reclamo in modo rapido ed efficace, ti chiediamo di includere nel testo le seguenti informazioni:
Se la risposta dell'impresa o dell'intermediario non ti soddisfa
Se invece la problematica riguarda la nostra attività di intermediazione o il comportamento di un nostro collaboratore, il reclamo va inviato a:
- Arbitro Assicurativo (AAS) - accessibile tramite il portale www.arbitroassicurativo.org, dove troverai i requisiti di ammissibilità e le istruzioni per presentare il ricorso.
- IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - mediante compilazione dell’apposito modulo disponibile al link https://www.ivass.it/consumatori/index.html. Tale modulo deve essere inviato agli indirizzi e secondo le modalità sullo stesso riportati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa.
- Autorità Giudiziaria, - nel rispetto delle condizioni di procedibilità indicate di seguito.
Prima di ricorrere al giudice
La legge prevede, come condizione di procedibilità per alcune controversie, il previo esperimento di procedure alternative. In particolare:
- Per le controversie in materia di contratti di assicurazione vita e danni: è richiesta la mediazione presso un organismo iscritto nell'elenco del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), ai sensi del D.Lgs. 28/2010;
- Per le controversie in materia di risarcimento da circolazione stradale è richiesta la negoziazione assistita (D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014).
Ti segnaliamo che il ricorso preventivo all'Arbitro Assicurativo, nei limiti in questo sia ammesso, si configura come condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, alla stessa stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa (la mediazione per le controversie che riguardano i contratti assicurativi e il risarcimento di danni derivanti da responsabilità medica o sanitaria; la negoziazione assistita per il risarcimento del danno da circolazione stradale).
Da ultimo Ti ricordiamo che, in presenza di apposita clausola nel contratto di assicurazione, potrebbe essere obbligatorio attivare una procedura arbitrale.
Altri strumenti di risoluzione
Ti segnaliamo che:
- per sinistri r.c. auto con richiesta fino a € 15.000 è altresì disponibile la conciliazione paritetica, attivabile tramite le associazioni dei consumatori aderenti (per maggiori informazioni è possibile collegarsi al seguente indirizzo sito https://www.ania.it/servizi/procedura-di-conciliazione-rc-auto/)
- per le liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante (per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it)